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Incentivi per la conciliazione lavoro-famiglia.
Riferimenti
– Legge 53/2000 art. 9
Beneficiari
Imprese individuali o collettive in forma di società di persone, composte al massimo da tre soggetti, comprese le cooperative, nonché lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Un’attenzione particolare è riconosciuta alle PMI, con meno di 50 dipendenti, alle quali è riservato il 50% della somma annuale disponibile.
Aree di applicazione
Tutto il territorio nazionale
Iniziative ammissibili
Sono ammesse a finanziamento le azioni di:
A. flessibilità di orario e organizzazione del lavoro (es. part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile su turni, banca delle ore, orario concentrato, lavoro a domicilio)
B. programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione
C. sostituzione del titolare dell’impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare di impresa o lavoratore autonomo.
D. interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione di personale in part-time, il reinserimento di soggetti al rientro da congedi, una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con il fine di rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate e/o introdurre nuove soluzioni di conciliazione lavoro/famiglia
È possibile presentare progetti integrati contenenti azioni ascrivibili a una o più delle tipologie enunciate
Spese ammissibili
Per i progetti di cui alle lettere A, B e D sono ammissibili anche azioni di informazione e diffusione rivolte ai lavoratori in merito agli strumenti di conciliazione esistenti e fruibili in azienda, nonché azioni di consulenza finalizzate all’orientamento e al sostegno motivazionale da realizzarsi anche tramite risorse esterne
Agevolazioni
L’intensità massima del contributo per ogni progetto è di euro 1.000.000,00. La durata massima dei programmi è di 24 mesi.
I costi ammissibili sono quelli aggiuntivi effettivamente sostenuti dall’azienda per attuare le azioni progettuali, costi che devono risultare coerenti, necessari e proporzionati all’azione proposta.
Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti di cui alle lettere A, B e D è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale posto a garanzia della priorità delle esigenze di flessibilità delle lavoratrici e dei lavoratori rispetto alle esigenze di flessibilità aziendale; per le azioni di cui alla lettera C è sufficiente un’intesa datoriale
Scadenza
Le scadenze per la presentazione dei progetti sono 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno.
Le domande sono ammesse a contributo entro i limiti dei fondi disponibili.
Procedure
I contributi sono concessi secondo procedimento a graduatoria, alle domande viene assegnato un punteggio nel rispetto dei criteri di priorità fissati al punto 8) del bando allegato.
L’avvio del progetto dovrà essere successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
La domanda, redatta su apposito schema, va presentata tramite raccomandata A/R al Dipartimento per le politiche della famiglia c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto deve essere inviato utilizzando il modello di domanda scaricabile dal sito: http://www.politichefamiglia.it (nel dossier “Conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro”).
In caso di approvazione i contributi assegnati vengono erogati in due quote: il 25% all’atto dell’ammissione al finanziamento del progetto per il quale è richiesta idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria; il restante 75% a conclusione delle azioni programmate a seguito di rendicontazione di spesa.
Vedi inoltre
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia.
Via della Mercede 9
00187 Roma
http://www.politichefamiglia.it
Tel. 06 67796319 06 67796319
Responsabile: dott.ssa Paola Paniccio e-mail p.paniccio@governo.it

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